IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; Visto in particolare l'art. 20 del predetto decreto-legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalita' di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992; Acquisita l'intesa con le regioni interessate; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. I limiti di impegno di cui all'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, sono destinati a fronteggiare le situazioni emergenziali richiamate al comma 1 della medesima disposizione legislativa. 2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno da attribuire alle finalita' ivi indicate sono ripartiti nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza. 3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilita' speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni - commissari delegati. 5. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facolta' di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.