IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
  Visto  in  particolare  l'art.  20  del predetto decreto-legge, che
rinvia  per  la  ripartizione  delle  risorse  stanziate nel medesimo
decreto-legge  e  per  la  determinazione  delle  procedure  e  delle
modalita'   di   utilizzo  delle  risorse  stesse  ad  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;
  Acquisita l'intesa con le regioni interessate;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I  limiti  di  impegno  di  cui  all'art.  20 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, sono destinati a fronteggiare le situazioni
emergenziali  richiamate  al  comma  1  della  medesima  disposizione
legislativa.
   2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno
da  attribuire alle finalita' ivi indicate sono ripartiti nei termini
di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   provvede   all'ammortamento   dei  mutui
quindicennali  che  le  regioni ovvero i commissari delegati, qualora
nominati,  sono  autorizzati  a contrarre, sulla base delle quote dei
limiti  di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli
investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi  e  prestiti  e  con  i  soggetti  autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  4.  Le  risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci
delle  regioni  interessate  ovvero ad apposite contabilita' speciali
istituite  ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni  ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni
- commissari delegati.
  5. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno
facolta'  di  delegare  al  Dipartimento  della  protezione civile il
pagamento  delle  rate  di  ammortamento dei mutui contratti ai sensi
della presente ordinanza.